Indicazioni Operative da parte delle Organizzazioni Costitutive del Fondo
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Sospensione del versamento dei contributi a EBNA-FSBA secondo le previsioni legislative in materia di sospensione dei contributi previdenziali
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Tutte le imprese artigiane devono utilizzare FSBA per la prestazione e non la cassa in deroga
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Le 9 settimane di ammortizzatore sociale previste dal DL 18/2020 fanno parte del pacchetto delle 20 settimane già dedicate da FSBA alle sospensioni da COVID-19
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Le sospensioni COVID-19 in essere alla data di pubblicazione del DL continueranno regolarmente
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Le nuove sospensioni entreranno tutte nel regime del DL 18/2020
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Eventuali sospensioni in corso iniziate prima del 26 febbraio si vedranno anticipata la copertura al 23 febbraio, come da DL 18/2020
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Anche i dipendenti assunti dopo il 23/2/2020 possono immediatamente accedere alla prestazione FSBA COVID-19
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Le sospensioni FSBA richiedono l’accordo sindacale, anche se in modalità semplificata on-line. Tuttavia possono essere presentate le domande anche in assenza di accordo, che potrà essere presentato successivamente. In caso di proroga della sospensione NON occorre un nuovo accordo
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Le imprese non iscritte, ancorchè obbligate per legge, possono accedere immediatamente alla prestazione regolarizzando la contribuzione (per un massimo di 36 mesi).
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FSBA pubblicherà sul sito on-line le FAQ
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